Ad Augusta il liceo sperimentale del modello scuola-caserma: la diffida dell’ Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università
Il Comitato esecutivo Cobas Scuola Siracusa, aderente all’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, ha inviato una diffida al dirigente del Liceo Statale “Megara” di Augusta (Siracusa) dopo la pubblicazione sul quotidiano stampalibera.it dell'articolo "Ad Augusta (Siracusa) liceo sperimentale del modello scuola-caserma" in cui si denunciano iniziative di collaborazione e formazione scuola-forze armate nell'arco di poco meno di un mese dall’inizio dell’anno scolastico 2024-25. Di seguito il testo della diffida.
Lo scrivente Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università sta da tempo monitorando i rapporti, sempre più stretti, che si stabiliscono tra Forze Armate, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, della Polizia Locale e le scuole denunciandone l’assoluta incompatibilità.
In particolar modo ci preme ricordare come le scuole ricoprano da sempre un ruolo sociale, riconosciuto dalla Costituzione che le considera luoghi di formazione e crescita delle persone, laboratori di accoglienza, di relazioni di cui l’educazione alla pace è presupposto indispensabile.
CONSIDERATO CHE
- Tale attività è in conflitto con la nota MIUR, prot. n. 4469 del 14 settembre 2017 Linee guida per l’educazione alla pace e alla cittadinanza glocale «dobbiamo educarci ed educare alla pace facendo crescere nelle nuove generazioni la capacità di immaginarla, di desiderarla, di comprenderla, di difenderla e di costruirla laddove ancora non c’è»; «L’educazione alla pace deve essere considerata come lo sfondo integratore dell’intero processo formativo»;
- tale attività è in conflitto con l’art. 1, comma 7 della Legge 107/2015 che individua tra gli obiettivi prioritari che le scuole devono perseguire «lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace»;
- tale attività è in contrasto con la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176. In particolare con il preambolo dove si afferma: «In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà»;
con l’art. 3: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente»;
con l’art. 29: «Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità: b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite»;
- tale attività è in conflitto con l’art. 11 della Costituzione italiana che sancisce il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
- tale attività, a quanto ci risulta, è in contrasto con quanto previsto dal PTOF della scuola laddove si individua la pace e l’educazione alla pace come obiettivi didattica della scuola;
- l’educazione alla pace è incompatibile con attività scolastiche che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, della Polizia Locale, delle Forze Armate italiane e delle forze armate di altre nazioni e di corpi o istituzioni europee e internazionali che svolgono attività militari così come di enti e soggetti ad essi collegati;
- l’educazione alla pace è incompatibile con l’esposizione e la diffusione nella scuola di materiale promozionale delle sopra indicate Forze di Pubblica Sicurezza e Forze Armate e di qualsiasi materiale finalizzato a propagandare le attività belliche e militari, l’arruolamento e la vita militare;
- l’educazione alla pace è incompatibile con l’organizzazione nella scuola di visite e gite scolastiche presso strutture militari (quali basi militari, sedi di forze militari nazionali e non, caserme, ecc..) siano esse italiane o appartenenti ad altre nazioni e organismi internazionali (ad esempio basi statunitensi o basi NATO);
- l’educazione alla pace è incompatibile con la realizzazione di progetti in partenariato (ad es. PCTO) con strutture militari o aziende (italiane e non) coinvolte nella produzione di materiale bellico;
- Qualunque attività che veda coinvolti gli studenti e le studentesse deve passare dalla valutazione ed approvazione degli OO.CC. (Dlgs 297/94, art.5, 7, 10);
- l’esposizione ad iniziative e/o materiale militare potrebbe confliggere con un’educazione familiare improntata alla pace e alla cultura della pace, pertanto codesta scuola non può realizzare tali iniziative senza il consenso dei genitori che non ne condividono le finalità educative.
Tutto ciò premesso lo scrivente
OSSERVATORIO CONTRO LA MILITARIZZAZIONE DELLE SCUOLE E DELLE UNIVERSITÀ
DIFFIDA
il Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale della scuola
- dal coinvolgere gli/le studenti/esse in attività in qualunque modo connesse con il mondo militare, compresi i PCTO;
- dal sottoscrivere protocolli d’intesa con forze armate e di polizia o dal decidere unilateralmente qualunque tipo di attività che vedono coinvolti gli alunni e le alunne, siano esse formative o orientative, senza le opportune delibere degli OO.CC. cui spetta la programmazione didattico-educativa d’istituto (Dlgs 297/94).