TAR del Lazio: È nulla la nomina di Marco Colamonici quale nuovo procuratore aggiunto a Messina
È nulla la nomina di Marco Colamonici quale nuovo procuratore aggiunto a Messina. Atti restituiti al Csm «affinché eserciti nuovamente il potere di conferimento dell’incarico». Si è pronunciato così il Tar del Lazio - informa l’Ansa da Roma - con una sentenza di accoglimento di un ricorso che contro la nomina ha proposto l’attuale sostituta procuratrice a Catania, Assunta Musella. Dopo avere illustrato le censure spiegate nell’atto d’impugnazione, il Tar ha osservato e confermato in premessa come «al Csm vada riconosciuta un’ampia discrezionalità nella valutazione degli elementi fattuali al fine di individuare il candidato maggiormente idoneo a ricoprire un determinato ufficio direttivo: ciò comporta, specularmente, una restrizione del sindacato del giudice amministrativo limitato ai vizi di carattere formale ovvero logico, mentre resta preclusa la valutazione sull’opportunità e convenienza del provvedimento».
Ecco che allora per i giudici il Csm non ha «in alcun modo dato evidenza di aver effettivamente esaminato il profilo della ricorrente», mentre quanto alla valutazione degli indicatori specifici previsti dalla normativa ha «reputato prevalente il controinteressato esclusivamente “in virtù della già vista ricca e prolungata esperienza che questi ha maturato quale componente della D.d.a., per 17 anni, presso due uffici, nonché anche coordinando l’attività investigatrice della p.g.”. E, come detto, tali elementi assumono preminente rilievo nella procedura concorsuale de qua». Secondo il Tar, però, «la decisione appare illegittima sotto svariati profili». Innanzitutto «per giurisprudenza costante, il mero svolgimento delle funzioni requirenti presso la D.d.a. non può, di per sé, essere assunto a elemento di prevalenza nel giudizio comparativo. Peraltro, anche la ricorrente risulta aver svolto per un considerevole lasso temporale (ossia nove anni) funzioni effettive in D.d.a.»; mentre «va rilevata un’altra lacuna nell’istruttoria», ovvero il fatto che il Csm non ha valutato «la documentata esperienza di coordinamento di un gruppo specializzato». Tutte circostanze che, secondo il Tar «rende incomprensibile la prevalenza riconosciuta al dott. Colamonici». L’effetto è l’accoglimento del ricorso proposto e la «restituzione degli atti all’organo di autogoverno affinché eserciti nuovamente il potere di conferimento dell’incarico».