Si chiude con una riduzione di pena e una dichiarazione di inammissibilità del ricorso la nuova decisione di terzo grado dell’operazione “Terzo livello”, sull’ormai presunto comitato d’affari tra politici, imprenditori ed esponenti della criminalità, che fu al centro di un’indagine della Procura e della Dia, conclusa con una serie di arresti nell’agosto del 2018.
E alla fine delle valutazioni dei giudici della seconda sezione penale della Cassazione residuano solo due condanne, che diventano definitive: 3 anni per l’ex presidente del consiglio comunale Emilia Barrile, una pena che sostanzialmente ha già scontato in carcerazione preventiva, e un anno (pena sospesa) per l’ex direttore amministrativo dell’Atm Daniele De Almagro. Che sono stati assistiti rispettivamente dagli avvocati Salvatore Silvestro e Alessandro Billè.
I giudici della Cassazione nel giudizio concluso martedì hanno poi condannato entrambi gli imputati al pagamento delle spese di rappresentanza, per complessivi 5000 euro, alle parti civili costituite nel procedimento, l’Atm e il Comune di Messina, che sono state rappresentate in giudizio dall’avvocato Giovanni Mannuccia.
La pena è stata quindi ridotta per la Barrile (in precedenza era di 3 anni e 8 mesi dopo la nuova sentenza d'appello) e confermata, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, per De Almagro.
Tecnicamente per la Barrile i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza d'appello solo per il trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in 3 anni. Il reato considerato dai giudici della Cassazione è la cosiddetta “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, questo in relazione alla vicenda dell’Atm che coinvolgeva la Barrile e De Almagro. Ed è un reato che era stato in un certo senso "reintrodotto" nella vicenda dagli ultimi giudici d'appello di Messina che si erano occupati del caso.
"La Cassazione - commenta l'avvocato Silvestro -, ha quindi stabilito che si puo modificare in pejus la qualificazione giuridica ma non la pena. Mi riservo ogni commento all'esito della motivazione. Certo è che uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento, quale quello del giudicato progressivo, sembra essere stato rivisitato. Non escludo che, ove la sentenza dovesse offrire adeguati spunti, provvederò a proporre ricorso straordinario, per interessare della questione, che rappresenta un novum nel panorama giurisprudenziale, la Corte di giusitizia europea. Resta comunque il dato dell'esito finale di un procedimento nel quale l'originaria ipotesi accusatoria è stata straordinariamente ridimensionata (in primo grado la Barrile venne condannata a 8 anni e 3 mesi di carcere, ndr)”.
Sulla vicenda Barrile-De Almagro, l’unica rimasta in piedi in questa inchiesta, che ha comunque perso per strada quasi tutti i suoi “pezzi dell’accusa” iniziale, si sono soffermati i giudici d’appello che per la seconda volta decisero il caso, con il deposito delle motivazioni della sentenza, nel maggio scorso. Scrivendo tra l’altro: «... è indubbio che la Barrile e il De Almagro hanno concluso un accordo sinallagmatico, avente a oggetto, da un lato, gli esiti della procedura Atm, dall’altro e in cambio, il sostegno politico al direttore amministrativo».
«L’accordo - avevano poi spiegato i giudici nelle motivazioni, a maggio scorso -, era finalizzato a garantire il buon esito di una procedura selettiva ed è per tale ragione che deve ritenersi integrato il requisito della promessa indebita. La regolare e genuina assunzione in esito a selezione comparativa non richiede certo l’interessamento di pubblici ufficiali terzi alla procedura, né la segnalazione del nome dell’interessato, sicché l’intesa diretta a tali scopi sarebbe di per sé sufficiente ai fini della configurazione del reato, senza che rilevi come in concreto l’interferenza si sia spiegata, poiché è la promessa dell’intervento stesso che determina la configurazione del reato. In definitiva, la promessa avente ad oggetto un’utilità indebita si è realizzata ed è riconducibile alle allusioni fatte dalla Barrile in forza del suo ruolo istituzionale».