Caso Ispettorato del Lavoro: due assoluzioni, Sciacca condannato a oltre centomila euro per presunto danno erariale
Presunto danno erariale di 398.753,1 euro, la procura regionale della Corte dei Conti assolve il dirigente dell'Ispettorato del Lavoro Venerando Lo Conti e condanna il dirigente Gaetano Sciacca al pagamento di 116.438,38 euro.
Con atto di citazione del 2023 la procura regionale presso la Corte dei conti per la Regione ha contestato a Sciacca, Giovanna Garigali e Lo Conti in qualità di dirigenti in servizio presso dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina, la "causazione" di un asserito danno erariale corrispondente alla complessiva somma pari a 398.753,13 euro in quanto nella loro qualità di dirigenti apicali non avrebbero esitato alcuni procedimenti sanzionatori nel termine di prescrizione previsto dalla legge 689/1981. E' quanto rendono noto gli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza. In particolare, la procura presso la Corte dei Conti ha contestato a Lo Conti negli anni dal 2012 al 2014, e successivamente dal 2019 al 2022, l’asserita mancata adozione di numerose ordinanze di ingiunzione secondo l'art. 18 della L. n. 89/81, relative agli anni dal 2013 al 2014, entro il termine prescrizionale di 5 anni. La procura ha convenuto in giudizio tutti i dirigenti che si erano avvicendati negli incarichi apicali nel corso dei cinque anni dal momento dell’accertamento fino alla notifica dell’ordinanza di ingiunzione.
La vicenda
"Al fine di difendere la propria posizione in ordine a tale giudizio il dirigente Lo Conti ha conferito mandato difensivo agli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, i quali nel corso del processo volto ad accertare una eventuale responsabilità amministrativa hanno dedotto l’infondatezza della prospettazione accusatoria della Procura Regionale della Corte dei Conti e la non imputabilità dei fatti contestati al dirigente loro assistito. Preliminarmente, gli avvocati Rubino e Valenza nel corso del predetto giudizio di danno erariale hanno evidenziato che i fatti oggetto di accertamento da parte della Procura Regionale erano emersi solo grazie alla diligenza e alla correttezza del proprio assistito, il quale, a seguito di una ricognizione generale dell’arretrato delle pratiche in lavorazione, disposta in occasione del suo re insediamento nell’incarico avvenuto nel 2019, aveva notato che con riferimento a più di 300 rapporti relativi a illeciti contravvenzionali contestati o notificati negli anni 2013 e 2014, non erano state emesse le ordinanze ingiunzioni da parte del dirigente del servizio pro tempore che lo aveva preceduto con conseguente mancato introito di sanzioni pecuniarie - si legge - In particolare, gli avvocati Rubino e Valenza nel corso del giudizio hanno eccepito la non imputabilità dei fatti contestati dalla Procura Contabile al dirigente Lo Conti in quanto, nel periodo in cui l’incarico era stato ricoperto dall’ingegnere Lo Conti l’Ufficio aveva sempre mantenuto un elevato grado di produttività. Inoltre, in ossequio al principio cronologico nella organizzazione del lavoro, nel corso del 2013 e del 2014, l’amministrazione non avrebbe in alcun modo potuto definire i procedimenti avviati con gli accertamenti dello stesso anno, dovendo invece dare la priorità ai procedimenti più risalenti".
Lo Conti era tenuto a esitare i procedimenti pendenti in un lasso maggiore di tempo e prossimi alla scadenza. I legali hanno evidenziato come in forza del criterio cronologico Lo Conti non avrebbe materialmente potuto definire i procedimenti così recenti in soli due anni, ma che la responsabilità si sarebbe dovuta ascrivere al più al dirigente subentrante, ovvero a Sciacca, in servizio presso l’Ispettrato territoriale del Lavoro di Messina negli anni dal 2015 al 2019.
Rubino e Valenza hanno evidenziato come compete al dirigente subentrante, appena insediato, l’onere di avviare una ricognizione dello stato dell’attività svolta, in modo da predisporre gli eventuali correttivi e assicurare un costante monitoraggio.
La Corte dei Conti –Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha accertato che la condotta di Lo Conti e Garigali non risulta macroscopicamente differente da quella che ci si sarebbe potuti attendere da un dirigente pubblico al loro posto, non potendo essere ritenuti responsabili per il danno di responsabilità erariale a loro imputato. Il giudice ha invece accertato la responsabilità di Sciacca in quanto ricopriva l’incarico al momento in cui il termine per la prescrizione è spirato, applicando il potere riduttivo.