“Nessun Green pass può violare la continuità territoriale con la Sicilia”: il Sindaco De Luca scrive ancora una volta al Presidente Draghi e annuncia il blocco dello Stretto domenica 16 gennaio alle ore 10
“Chiedere il super Green pass per l’attraversamento dello Stretto è una palese violazione del diritto alla libera circolazione dei cittadini”, chiosa da più giorni il Sindaco Cateno De Luca. Per denunciare la violazione della continuità territoriale con la Sicilia, il Primo cittadino ha indirizzato una lettera, domenica 9 gennaio 2022, al Presidente del Consiglio Draghi, al Prefetto di Messina e al Presidente della Regione siciliana. Non ricevendo alcun riscontro, una seconda nota è stata inviata, giovedì 13, sempre al Presidente del Consiglio, al Prefetto di Messina e al Presidente della Regione siciliana; ed una terza di oggi, venerdì 14, indirizzata oltre al Presidente Draghi anche al Ministro della Salute Roberto Speranza, per richiamare ancora una volta l’attenzione del Governo nazionale in merito all’adozione di provvedimenti urgenti per la modifica dell’art. 1 comma del D.L. n. 229 del 30 dicembre 2021 e dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 gennaio 2022. “È inaccettabile che tante famiglie oggi, non possono uscire dalla Sicilia per interventi delicati e urgenti e altrettante famiglie non possono rientrare in Sicilia. Ho cercato di spiegare, per ben tre volte – evidenzia il Sindaco – il motivo per il quale i siciliani sono sotto sequestro e quali sono gli elementi che vanno modificati urgentemente per evitare gli effetti drammatici che questa norma sta creando per la tutela della salute. Per questa ragione ho specificato che serve una norma transitoria, che tenga conto anche della tempistica dei protocolli sanitari tra il primo vaccino e il richiamo, e il completamento con il terzo vaccino. Pertanto – conclude De Luca – se non seguirà un immediato riscontro domenica 16 gennaio, alle ore 10, mi vedrò costretto ad occupare lo Stretto di Messina per protestare contro le norme Green Pass che regolano il traghettamento non solo da e per la Sicilia, ma anche per la Sardegna e tutte le Isole”.
Questo il testo della lettera
“Ill.mi Signor Presidente del Consiglio e Signor Ministro,
già con le mie due precedenti note (prot. 3991 del 9/1/2022 e prot. 10054 del 14/1/2022) avevo inteso mettere in evidenza come le disposizioni introdotte con il D.L. 229 del 30/12/2021 art. 1 comma 2 abbiano di fatto interrotto la continuità territoriale da e per la Sicilia per tutti quei soggetti che non siano muniti di un ciclo completo di vaccinazione (o che non possano esibire un certificato di esenzione o guarigione), chiedendo l’introduzione di una deroga o di una disposizione attuativa che consentisse, medio tempore, ossia fino a quando non sia completato il ciclo vaccinale, di salire sulle navi che collegano la Sicilia con la Calabria (e viceversa).
La difesa del diritto alla continuità territoriale della Sicilia non rappresenta una mera battaglia politica, ma costituisce una plastica rappresentazione di come le disposizioni adottate dal Governo non abbiano tenuto conto della specificità dell’area dello Stretto, che viene attraversata ogni anno da un milione di pendolari che, vivendo su una delle due sponde, ogni giorno attraversano lo Stretto a bordo dei mezzi delle compagnie di navigazione per motivi di lavoro e/o di studio.
In tal senso, ho evidenziato altresì come l’Ordinanza adottata dal Ministro della Salute in data 9 gennaio 2022, nell’introdurre una deroga (dal 10/1/2022 al 10/2/2022) esclusivamente per gli spostamenti da e per le isole minori anche senza il green pass rafforzato per le sole comprovate ragioni di salute o per la frequenza scolastica, abbia rappresentato una ulteriore mortificazione del diritto dei siciliani alla continuità territoriale, atteso che ciò che può essere consentito – ancorchè in via straordinaria e temporanea – ai residenti e viaggiatori da e per le isole minori non può certamente essere negato ai residenti e viaggiatori da e per la Sicilia (o per la Sardegna, ovviamente).
Avevo inteso con le superiori note porre anche in evidenza l’assenza di disposizioni che garantissero l’accesso ai mezzi di trasporto (recte, le navi) per consentire il rientro presso l’abitazione, residenza e domicilio sottolineando come ciò costituisse l’espressione di una dimenticanza che assume il carattere della trascuratezza verso un diritto legittimo di ogni cittadino, che è quello di potere fare rientro a casa propria.
Non ultimo, ho rappresentato che il diritto alla salute, per il cui esercizio troppo spesso i Siciliani sono costretti a recarsi nelle regioni del centro e nord Italia, non può essere sacrificato in favore di un “obbligo vaccinale” che viene imposto in modo surrettizio, ossia imponendo alle persone una vaccinazione che viene definita “volontaria” ma senza la quale viene impedito di potersi muoversi liberamente, di fare rientro nella propria dimora o di ricevere le cure mediche.
Confidando nella sensibilità delle più alte cariche dello Stato, ho atteso una risposta che mi auguravo fosse esaustiva e solerte, ricevendo invece solo un silenzio che reputo offensivo considerata la delicatezza dei temi trattati e il rango primario dei diritti lesi dalle superio disposizioni, e che pertanto mi risulta assolutamente inaccettabile.
L’articolato quadro normativo imbastito per effetto delle disposizioni emanate negli ultimi mesi ha generato un complesso di disposizioni che finiscono con il sovrapporsi in modo non sempre armonico e che pertanto procedo ad elencare al fine di rendere maggiormente chiare le ragioni della presente nota:
• Con D.L. n. 224 del 23/12/2021 art. 3 a decorrere dal 1° febbraio 2022 la durata delle certificazioni derivanti dal ciclo di vaccinazione completo o da guarigione è stata ridotta a 6 mesi;
• Con D.L. n. 229 del 30/12/2021 art. 1 comma 2, a decorrere dal 10 gennaio 2022 l’accesso ai mezzi di trasporto viene consentito solo ai soggetti muniti di c.d. green pass rafforzato (ciclo di vaccinazione completo o con richiamo; certificato esenzione o certificato guarigione);
• Con Ordinanza del Ministero della Salute del 9/1/2022 art. 1 comma 1 dal 10 gennaio 2022 al 10 febbraio 2022 sono consentiti gli spostamenti da e per le isole minori senza il super green pass solo per comprovate ragioni di salute e per la frequenza scolastica;
• Con D.L. n. 1 del 7/1/2022 art. 1 comma 1 a decorrere dall’8 gennaio fino al 15 giugno 2022, le persone che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (o che lo compiranno nel detto periodo, art. 1 comma 3 ) sono tenute ad eseguire la vaccinazione completa;
• Con D.L. n. 1 del 7/1/2022 art. 1 comma 3 a decorrere dal 15 febbraio 2022 le persone che abbiano compiuto i 50 anni di età e che non possiedano il c.d. super green pass non possono accedere ai luoghi di lavoro pubblici o privati.
Orbene, ritengo che il superiore quadro di riepilogo consente di comprendere la palese discriminazione dei diritti fondamentali realizzata a discapito proprio della continuità territoriale.
Difatti, sia l’Ordinanza del Ministro della Salute che il D.L. n. 1/2022 hanno introdotto un regime transitorio al fine di consentire agli interessati di potere completare la vaccinazione (per garantire la frequwnza scolastica e la libertà delle cure mediche previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute, e per potere accedere al lavoro nel caso del D.L. 1/2022), per cui risulta ancor più inspiegabile ed inaccettabile che l’obbligo vaccinale sia stato imposto per accedere ai mezzi di trasporto senza tenere conto che, dalla data della sua entrata in vigore (10/1/2022) sono necessari non meno di 42 giorni per completare il ciclo delle vaccinazioni ai quali si deve aggiungere il tempo necessario per ricevere la relativa certificazione da parte del ministero della Salute.
Il paradosso normativo è dunque evidente: a chi è arrivato in Sicilia prima del 30/12/2021 (data di pubblicazione del D.L. 229/2021) esibendo solo il green pass semplice (il tampone), non è stato concesso neppure il tempo minimo necessario per recarsi in un hub vaccinale e ricevere le due dosi di vaccino, bloccandolo di fatto sull’Isola (ma il discorso vale anche per la Sardegna). Con l’aggravante che mentre gli spostamenti sulla terraferma possono sempre essere eseguiti a bordo di mezzi di trasporto privati, negli spostamenti da e verso le Isole maggiori l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici non può essere (facilmente) sostituito con i mezzi privati.
In questi giorni ho ricevuto numerose segnalazioni da parte di persone che hanno denunciato come, per effetto delle limitazioni introdotte dal D.L. 229/2021 art. 1 comma 2, non potranno lasciare la Sicilia per recarsi presso destinazioni dove avevano già prenotato (prima della pubblicazione del decreto) visite mediche o per prendere servizio, o per ragioni di famiglia.
Il discorso vale anche a contrario, considerate le numerose segnalazioni che ho ricevuto da parte di persone che avrebbero dovuto raggiungere la Sicilia ma che non possono farlo per effetto delle superiori disposizioni.
Ritengo evidente che un tale assetto normativo, lungi dal realizzare la dichiarata tutela della salute pubblica, si sia invece rivelato nei fatti (e sicuramente anche a discapito delle finalità che si intendevano perseguire) una forma di discriminazione che lede inesorabilmente il diritto alla libera circolazione, alla salute, al lavoro, alla istruzione, ossia a quel complesso di diritti fondamentali che trovano espressa tutela nella Costituzione italiana.
Le superiori considerazioni sono evidentemente state condivise anche dal Tribunale di Reggio Calabria che, in data odierna, decidendo sulla domanda cautelare proposta da un cittadino siciliano al quale, per effetto delle disposizioni dettate dal D.L. 229/2021 art. 1 comma 2, era stato negato l’accesso alla nave per fare rientro nella propria abitazione sita nel Comune di Terrasini, ha ordinato alla compagnia di navigazione di imbarcare l’autovettura del ricorrente disponendo che lo stesso eseguisse un test rapido che ne certificasse la negatività al covid-19 ed indossasse per tutto il tempo della traversata una mascherina FFP2.
L’accoglimento della misura cautelare, ancorchè con un provvedimento che sarà oggetto di discussione alla prossima udienza collegiale fissata per il 9 febbraio 2022, rende evidente come la lesione arrecata dalle disposizioni innanzi citate sia stata giudicata illegittima e “corretta” dal Giudice Civile.
Per quanto sopra, nel confermare la piena adesione di questa Amministrazione Comunale alla campagna di vaccinazione, ribadisco ancora una volta la necessità che questo Governo adotti una misura transitoria che non precluda ai cittadini il diritto alla libera circolazione, concedendo loro il tempo necessario per ottenere la certificazione da vaccinazione completa (prima e seconda dose) o che, nel caso in cui non intendano vaccinarsi, consenta comunque loro di non dovere sacrificare i diritti primari dell’abitazione e della tutela della libertà delle cure mediche.
Ritengo che le superiori finalità possano essere raggiunte introducendo una norma transitoria che preveda che un termine di 60 giorni entro il quale chiunque non sia già in possesso del c.d. super green pass potrà continuare a utilizzare i mezzi di trasporto per comprovate ragioni di salute, per la frequenza scolastica, per fare rientro nella propria abitazione, residenza o domicilio, confermando l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata del trasporto.
In tal modo si consentirebbe a che non ritiene di volersi vaccinare e che si trovi fuori dalla propria Regione, di fare rientro nella propria abitazione, residenza o domicilio, mentre chi volesse aderire alla campagna di vaccinazione avrebbe il tempo sufficiente per farlo e dotarsi della relativa certificazione senza subire alcuna limitazione.
Ritengo inoltre che la proposta innanzi avanzata costituisca un valido strumento per garantire il diritto dei cittadini a vedere tutelata la continuità territoriale continuando a perseguire la volontà di estendere la vaccinazione al maggior numero di persone per la tutela della salute pubblica.
Al contempo non posso trascurare di osservare che l’eventuale mancato riscontro alla presente nota (come alle due che l’hanno preceduta) e l’assenza di qualsiasi provvedimento correttivo, anche di carattere straordinario e transitorio, dovranno essere fortemente stigmatizzati anche attraverso una pacifica ma orgogliosa manifestazione di protesta con la quale intendo rivendicare il diritto dei cittadini siciliani al rispetto dei loro diritti fondamentali.
Nel porgere distinti saluti esprimo pertanto l’auspicio che le SS.LL. sappiano farsi interpreti della presente richiesta, adottando un provvedimento che restituisca ai siciliani la dignità dello status di cittadini italiani della quale sono stati privati per effetto di una disposizione che violando la continuità territoriale li ha fatti retrocedere allo status di isolani e isolati”.