29 Settembre 2021 Attualità

Presentato alla Camera di commercio il marchio “Covid Free Zone”. Ecco il regolamento

Si chiama “Covid Free Zone” il marchio tramite il quale le aziende messinesi garantiranno ai loro clienti sicurezza e tranquillità. Un riconoscimento riservato alle imprese della provincia di Messina, operanti nel settore del  turismo e dei servizi, che assicura all’utenza la regolarità delle vaccinazioni per l’epidemia Sars-Cov2 del personale operante in azienda e avente contatti diretti o indiretti con il pubblico.

«Promuovere la cultura della vaccinazione allinterno delle imprese messinesi, duramente provate dalle disastrose conseguenze della pandemia, è essenziale – afferma il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina -  affidarsi a teorie senza alcun fondamento, senza basarsi su quanto sostenuto dalla ricerca e dalla scienza, rischia di esporre tutti ai gravissimi effetti di questa vera e propria emergenza sanitaria, nonché al danno crescente che ne deriva per le attività economiche. Il marchio “Covid free zone” garantirà non solo le aziende che lo otterranno, ma sarà anche sinonimo di affidabilità e sicurezza per i clienti. Un’assunzione di responsabilità sociale da parte del nostro tessuto imprenditoriale».

Potranno richiedere il marchio tutte le strutture che operano nel settore del turismo e che agiscono nei settori della Ristorazione, Ospitalità, Trasporti e altri Servizi. L’adesione è gratuita.

«Il marchio Covid free zone è l’ennesima iniziativa che l’Ufficio commissariale porta avanti nell’area metropolitana di Messina - spiega il commissario Alberto Firenze - per garantire la salute e la sicurezza dei cittadini ed evitare il contagio in bar, negozi, aziende, struttura ricettive, attività e centri commerciali o in occasione di servizi turistici. Abbiamo compreso bene in questi mesi che per combattere la pandemia non solo bisogna aderire alla campagna vaccinale, che abbiamo spinto il più possibile e siamo già partiti con le terze dosi, ma anche abituarci a convivere con il possibile rischio di diventare positivi e contagiare senza saperlo familiari, parenti, colleghi, amici o persone incontrate per caso nella vita di tutti i giorni. Per evitare ciò - prosegue Firenze - offriamo da oggi la possibilità di ottenere questo marchio rispettando alcuni stringenti parametri (vaccini, tamponi, rispetto di norme igieniche, ecc.) potendolo esibire nei luoghi pubblici o privati con orgoglio e consapevolezza di fare una cosa giusta per sé e per la comunità».

L’azienda potrà registrarsi in un portale dedicato che verrà rilasciato a breve (http://www.covidfreezone.it), indicando le informazioni utili alla verifica dello stato vaccinale del personale e utili alla pubblicazione di una scheda informativa sul portale stesso.

La richiesta di accreditamento verrà vagliata dal personale in servizio presso la struttura commissariale, che si occupa di effettuare un controllo sul portale delle vaccinazioni per tutti i soggetti indicati. Per il rispetto della normativa sulla privacy, non verrà fornita alcuna indicazione sullo stato vaccinale del singolo dipendente, ma sarà unicamente fornita informazione riguardo l’acquisizione del marchio.

Presenti alla conferenza stampa anche Paola Sabella, segretaria generale della Camera di commercio, e Flora Mondello, consigliere camerale.

 

REGOLAMENTO

Art.1

Il marchio Covid Free Zone è un riconoscimento riservato alle imprese della provincia di Messina, operanti nel settore del turismo e dei servizi, che può essere utilizzato dalle stesse a fini promozionali offrendo ai clienti la garanzia che tutto il personale operante in azienda ed avente contatti diretti o indiretti con il pubblico è in regola con le vaccinazioni per l’epidemia SARS-COV2

Art.2

L’attribuzione del marchio Covid Free Zone garantisce la possibilità di esporre al pubblico il logo identificativo che certifica sia l’adesione all’iniziativa che il rispetto del presente regolamento, e l’iscrizione alle iniziative promozionali avviate dalla struttura commissariale, ivi compresa la predisposizione di uno spazio informativo sul sito web che presenta l’iniziativa.

Art.3

La presentazione dell’immagine digitale del marchio deve rispettare gli standard definiti sul sito e, qualora venga fatto riferimento sui canali social o sul sito internet aziendale, dovrà essere garantito un link diretto verso il portale dell’iniziativa.

Art.4

L’acquisizione del marchio è a titolo completamente gratuito.

Art. 5

I soggetti che possono richiedere il marchio sono tutte le strutture che operano nel settore del turismo e che specificatamente agiscono nei settori sotto descritti:

RISTORAZIONE (ristoranti, trattoria, self service, bar , …)
OSPITALITÀ (hotel, affittacamere, B&B, ostello, residence, alloggio in famiglia, villaggio, …)
TRASPORTI (bus turistico, taxi, traghetto, nave, …)
SERVIZI (guide turistiche, agenzie turistiche, tour operator, musei, …)

Art. 6

La domanda di adesione viene inoltrata attraverso il portale http://www.covidfreezone.it

La regolare iscrizione della struttura agli organismi di settore (Camera di Commercio) è condizione necessaria per il processamento della domanda stessa. L’invio della domanda di adesione compilata correttamente in tutte le sue parti (con veridicità) attesta la formale adesione e l’accettazione integrale del presente regolamento

Art. 7

Sulla base delle informazioni dichiarate, la struttura commissariale effettuerà una verifica dello stato vaccinale di ogni singolo dipendente. A seguito della verifica, l’azienda verrà informata, per il tramite del referente, del rilascio del marchio o del diniego, senza ulteriori indicazioni riguardo lo stato di vaccinazione del singolo dipendente.

Art. 8

La struttura commissariale si riserva di effettuare controlli incrociati o visite ispettive per validare la veridicità delle informazioni trasmesse. Qualora l’esito del controllo manifesti dichiarazioni mendaci da parte dell’azienda, verrà sospesa l’attribuzione del marchio e i benefici conseguenti, fino alla regolarizzazione della posizione dell’azienda.

Art. 9

L’azienda che non ha ottenuto il marchio può inoltrare nuovamente domanda dopo 30 giorni dall’ultima richiesta.

Art. 10

Il marchio può essere revocato in qualsiasi momento, qualora eventuali controlli incrociati o verifiche ispettive attestino che le informazioni trasmesse non siano veritiere

Art. 11

Il mantenimento del marchio è subordinato all’aggiornamento costante della scheda del personale.

Art. 12

In caso di diniego del marchio, la struttura può inoltrare un reclamo allegando tutta la documentazione utile ad una nuova verifica dell’istanza (es. green pass del personale). Il reclamo verrà gestito prioritariamente rispetto alle richieste in corso.

Art. 13

Gli atti e le informazioni riservate che riguardano la struttura, acquisite nel corso delle attività di valutazione, non verranno in alcun modo divulgati. I dati sono trattati solo dal Personale Autorizzato e secondo le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati.

Art. 14

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in attuazione del presente accordo è territorialmente competente, in via esclusiva, il foro di Messina.