Fabio Repici non diffamò Bruno Contrada. Archiviato il procedimento dell’ex numero tre del Sisde
di Jamil El Sadi - L’ avvocato Fabio Repici non ha diffamato Bruno Contrada. Ad affermarlo è stato il gip di Palermo Cristina Lo Bue la quale - con un provvedimento emesso il 13 settembre - ha rigettato la richiesta formulata il 9 ottobre 2019 dai legali dell’ex numero tre del Sisde, e ha disposto l'archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato. Il fatto risale al 19 luglio 2019 quando, durante l’evento commemorativo della Strage di via d’Amelio, Contrada aveva querelato l’avvocato Repici per diffamazione dopo un suo intervento. Ma per il gip non vi è dubbio, “analizzando il contenuto delle dichiarazioni dell'avvocato Repici e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse sono state pronunciate, deve ritenersi che tali espressioni sono scriminate dal diritto di critica".
Secondo il giudice il diritto di critica, infatti, "si differenzia dal diritto di cronaca in quanto il primo si concretizza non nella narrazione dei fatti ma nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che dunque non può essere rigorosamente obiettiva, essendo fondata su una interpretazione (soggettiva) di fatti e comportamenti". Bruno Contrada sentendosi diffamato dalle affermazioni di Repici, invece, aveva presentato denuncia alla Procura di Palermo.
Alla 27° commemorazione della Strage di mafia (e non solo) che uccise Paolo Borsellino e gli agenti di scorta - Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina - erano presenti anche il procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, Salvatore Borsellino - fondatore del Movimento delle Agende Rosse - e, appunto, l’avvocato Fabio Repici che rappresentava il fratello del giudice come parte civile al processo Borsellino quater. Nel corso del suo intervento, così come riportato nel provvedimento del gip, Repici ha detto: “In questo momento, non 20 anni fa, a gestire collaboratori e testimoni di giustizia sotto l'egida del sottosegretario Luigi Gaetti, che è l'uomo del Governo che ha avuto la delega per la lotta alla mafia, è un fedelissimo collaboratore del dottore Bruno Contrada del 1992, il dott. Giuseppe Di Salvo mi chiedo e chiedo a voi si può tollerare oggi qui in via D'Amelio mentre ricordiamo Paolo Borsellino, che l'ombra di Contrada ancora oggi sia al Viminale a gestire la vita, e se del caso, della morte di testimoni e collaboratori di giustizia".
L'ex numero tre del Sisde, Bruno Contrada
Il legale di Salvatore Borsellino, inoltre, aveva ricordato l'episodio di Gaspare Mutolo interrogato da Paolo Borsellino: “Per dirla tutta Mutolo gli fa sicuramente due nomi, uno è Bruno Contrada, cioè l'uomo che il 20 luglio (1992, ndr) viene chiamato dal procuratore Tinebra a partecipare al depistaggio, Bruno Contrada era l'oggetto delle attenzioni investigative di Paolo Borsellino e l'oggetto delle sue attenzioni investigative viene chiamato a investigare sulla sua uccisione illegalmente con una storia che è rimasta un altro buco nero”.
Ma Bruno Contrada, nella querela sporta ad ottobre 2019, evidenziava che il dottor De Salvo non era un suo fedelissimo collaboratore, che lo aveva conosciuto e che lo aveva incontrato due o tre volte e di avere appreso - dall'intervento dell'avvocato Repici - che lo stesso Di Salvo facesse parte del Servizio di protezione. Inoltre, l’ex numero tre del Sisde aveva lamentato l'omesso riferimento da parte dell’avvocato Repici alla sentenza della Cassazione del 2017 secondo cui la condanna nei suoi confronti "era ineseguibile e improduttiva di effetti giuridici". Su quest’ultimo aspetto secondo il giudice "l'avvocato Repici effettivamente non ha fornito una informazione completa, omettendo il riferimento alla pronuncia della Cassazione”. Tuttavia, “non per questo può dirsi configurabile il delitto di diffamazione, trattandosi - scrive il gip - di dichiarazioni rese nel pieno rispetto dei limiti propri del diritto di critica e dunque nel pieno esercizio della libertà di espressione". Fonte: antimafiaduemila.com