L’incarico semidirettivo di procuratore aggiunto a Messina: «No alla nomina di Colamonici»
È confermata la sentenza con la quale il Tar del Lazio a giugno ha annullato la delibera del Csm con cui è stato conferito l’incarico semidirettivo di procuratore aggiunto a Messina al dott. Marco Colamonici. L’ha deciso il Consiglio di Stato con una sentenza con la quale ha respinto l’appello di primo grado proposto dallo stesso Csm. La vicenda nasce da un ricorso proposto davanti al Tar del Lazio dal magistrato Assunta Musella per sollecitare l’annullamento della delibera del 26 luglio 2023 adottata dal plenum con la quale il dott. Colamonici era stato nominato aggiunto a Messina. Nel giugno scorso i giudici di primo grado accolsero il ricorso proposto; di qui l’impugnativa in appello da parte del Csm, oggi ritenuto infondato. Con un primo motivo è stato dedotto che la sentenza di primo grado sarebbe affetta da manifesto vizio di motivazione derivante da una non compiuta lettura della delibera impugnata. Ai giudici di Palazzo Spada, però, è parsa «evidente la infondatezza della doglianza, dato che dal testo della delibera si evince chiaramente come il Csm abbia omesso integralmente la valutazione comparativa del dott. Colamonici rispetto a quello della dott.ssa Musella, dedicando al profilo professionale di quest’ultima appena tre scarne righe». E «la valutazione che l’organo di autogoverno è chiamato a svolgere, come noto, deve essere complessiva e tenere conto, ancorché sinteticamente, di tutti gli indicatori; mentre nel caso di specie è percepibile chiaramente l’assenza di tale complessiva analisi».
Con il secondo motivo d’appello, il Csm lamentava che le conclusioni contenute nella sentenza del Tar non apparirebbero frutto di una attenta lettura della delibera. Per il Consiglio di Stato, però, «la pur lunga e rilevantissima esperienza del dott. Colamonici, non può assurgere ad aprioristico e comunque assorbente criterio di prevalenza, senza che si evinca dalla delibera impugnata, sul piano motivazionale, una valutazione complessiva del suo profilo in comparazione con quello della dott.ssa Musella, la quale tenga necessariamente conto anche degli indicatori generici e del merito, come richiede il T.U. dirigenza giudiziaria». Respinta infine anche la censura di illogicità della motivazione della sentenza di primo grado. (ansa)