Si riapre la possibilità del pilotaggio Vhf nello Stretto di Messina
Nell’eterna battaglia per lo stravolgimento del vigente assetto dei servizi tecnico-nautici Caronte&Tourist ha guadagnato un punto.
La controllata Cartour, infatti, ha ottenuto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (il secondo grado della giustizia amministrativa nell’isola) il ribaltamento della sentenza del Tar di Catania che nel 2021 ne aveva respinto il ricorso contro alcuni atti con cui Capitaneria di porto e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avevano negato alla compagnia la possibilità di svolgere le operazioni di pilotaggio in ingresso a Messina in modalità Vhf invece che con il più oneroso imbarco del pilota a bordo.
L’annullamento è però avvenuto per motivi procedurali, nel senso che il Cgar ha criticato la lettura data dal Tar ai presunti vizi eccepiti da Cartour relativamente alle modalità di adozione degli atti contestati. In particolare si lamentava da parte della Capitaneria la mancata intesa formale con l’Autorità di sistema portuale e un’istruttoria solo parziale, carente della consultazione delle associazioni di categoria, e da parte ministeriale il mancato rilievo di ciò e la pretesa di ottemperare alla consultazione disposta dalla norma in sede centrale invece che appunto in seno all’amministrazione periferica, cioè la Capitaneria di Messina.
Quanto basta per cassare la sentenza del Tar, malgrado la Corporazione piloti dello Stretto abbia affrontato “approfonditamente questioni che involgono il merito della controversia”, da ritenersi tuttavia “estranee all’odierna decisione, che deve arrestarsi all’accertamento delle rilevate illegittimità procedimentali, avendo queste impedito la corretta formazione della determinazione amministrativa conclusiva”. Idem dicasi per “i numerosi giudizi proposti dalla stessa appellante e da altre società di navigazione per contestare il servizio di pilotaggio obbligatorio con salita a bordo, e l’orientamento negativo assunto al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa”.
Da qui “la riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento dei provvedimenti gravati, con conseguente obbligo delle resistenti Amministrazioni di ripronunziarsi sull’istanza per cui è causa all’esito di un procedimento emendato dai vizi rilevati”. Fonte: www.shippingitaly.it