Movida estiva a Messina, firmata l’ordinanza. Si potrà ballare anche di lunedì
Dal 1° giugno al 30 settembre nuove regole per i locali notturni nelle zone cittadine maggiormente frequentate dalla movida. Nel tentativo di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze dei gestori dei locali e i diritti dei residenti, tenendo presente anche le necessità degli avventori, il sindaco Federico Basile ha firmato la nuova ordinanza n. 105 del 30 maggio 2023 con la quale vengono rimodulate, rispetto al provvedimento sindacale n. 67 dell’aprile scorso, le linee guida e gli orari per l’attività di intrattenimento musicale e le diffusioni sonore nei pubblici esercizi. “Con l’imminente arrivo dell’estate crescerà considerevolmente il numero di giovani che frequenteranno gli spazi all’aperto e i locali cittadini, per lo più nelle ore serali. Il nuovo provvedimento – spiega il sindaco Basile – mira a tutelare il loro intrattenimento e l’attività degli esercizi commerciali, evitando che il comportamento di pochi irrispettosi possa nuocere alla collettività. L’estate messinese sarà ricca di eventi e di opportunità di divertimento senza che queste ledano la quiete pubblica. Confidiamo nella collaborazione di tutti al fine di assicurare un’estate serena ai residenti e ai turisti presenti in Città per garantire la sicurezza e tutelare il decoro urbano”. Fermo restando, la differenziazione tra gli orari di svolgimento di spettacoli di trattenimento (senza ballo) e quelli di spettacolo da parte dei locali muniti di licenza ex art. 68 TULPS e pubblici esercizi che svolgono attività previo rilascio di SCIA ex art. 69 T.U.L.P.S., la novità della nuova ordinanza riguarda la concessione agli operatori del settore di organizzare attività musicali e danzanti anche il lunedì; gli esercenti di distributori automatici di bevande h24, sono tenuti a disattivare la distribuzione di bevande alcoliche a partire dalle ore 23 alle ore 7.00; mentre dalle ore 19, la vendita di bevande da asporto dovrà avvenire tramite sbicchieramento attraverso bicchiere monouso.
Musica nei locali
Relativamente ai singoli orari di stop alla musica, sarà ammessa una tolleranza di 20 minuti che dovranno essere sfruttati per abbassare il volume ed invitare i clienti a sfollare. Infine, i gestori degli esercizi pubblici/commerciali dovranno garantire l’impegno a collocare appositi contenitori per la raccolta differenziata e a mantenere l’igiene e il decoro delle aree antistanti e limitrofe all’esercizio in collaborazione con l’Amministrazione comunale e/o le Società Partecipate.
In dettaglio, il rispetto degli orari per l’emissione ed immissione sonora sia nei pubblici esercizi che nei locali di pubblico spettacolo che svolgono attività all’aperto:
dal lunedì alla domenica, per i pubblici esercizi che svolgono attività previo rilascio di SCIA ex art. 69 T.U.L.P.S., fermo restando il divieto di organizzare e svolgere attività danzante, è consentita l’organizzazione di serate di trattenimento musicale, senza invito al ballo, dalle 21 alle 01.00 del giorno seguente;
dal lunedì alla domenica, per i locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S. è consentita l’organizzazione di serate danzanti dalle 21 alle 03.00;
nei giorni di venerdì, sabato e domenica, per i pubblici esercizi che svolgono attività previo rilascio di SCIA ex art. 69 T.U.L.P.S., fermo restando il divieto di organizzare e svolgere attività danzante, dalle 19 alle 21 è consentita l’organizzazione di eventi musicali;
nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle 19 alle 21 per i locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S. è consentita l’organizzazione di eventi musicali e danzanti. Rimane poi consentita, nei giorni dal lunedì alla domenica, nei pubblici esercizi l’emissione di musica di sottofondo che non rechi disturbo; e sempre dal lunedì alla domenica, negli spazi all’aperto l’organizzazione e lo svolgimento di attività musicali estemporanee con coinvolgimento del pubblico (c.d. karaoke) e similari è consentita nella fascia oraria dalle 20 alle 23.30.