Giudice popolare con più’ di 65 anni, Messina “fa giurisprudenza”. L’ex Nar Gilberto Cavallini chiede l’annullamento della condanna all’ergastolo per la strage di Bologna
Prende il via oggi il processo di appello a Gilberto Cavallini, ex Nar condannato all’ergastolo il 9 gennaio 2020 per concorso nella strage del 2 agosto 1980, quando, alle 10.25 in punto, 23 chili di esplosivo scoppiarono provocando 85 morti e oltre 200 feriti. Oggi si torna in aula davanti ai giudici della Corte d’assise d’appello dopo il rinvio dello scorso 19 aprile. In quell’occasione l’ex Nar, in regime di semilibertà a Terni e difeso dagli avvocati Alessandro Pellegrini e Gabriele Bordoni, non si era presentato in aula. All’inizio del mese scorso è stata invece depositata la sentenza di primo grado del processo ai ‘mandanti’ della strage, in cui è stato condannato all’ergastolo come "quinto uomo" della bomba Paolo Bellini, ex di Avanguardia Nazionale. I due appelli, però, Cavallini e Bellini, non saranno riuniti per tempistiche processuali.
Ora, però, la difesa di Cavallini è pronta a chiedere che la sentenza di condanna all’ergastolo per l’ex Nar venga dichiarata nulla facendo così ripartire da zero il processo di primo grado. La richiesta parte dal fatto che nella Corte d’Assise che lo ha giudicato nel gennaio 2020, c’era un giudice popolare che, pur avendo compiuto 65 anni (al di fuori quindi dei requisiti di legge, ndr), ha comunque partecipato al dibattimento e alla deliberazione finale. La richiesta sarà verosimilmente presentata oggi in udienza davanti ai giudici della Corte di assise d’appello dai legali Bordoni e Pellegrini e si basa su altre decisioni assunte in casi in cui erano in discussione le cosiddette "condizioni di capacità del giudice".
In particolare uno dei riferimenti sarebbe una sentenza della Corte di assise di appello di Messina che il 20 dicembre 2022 ha annullato la sentenza di condanna a 22 anni a carico di Luigi De Domenico, accusato di aver ucciso la compagna, morta nel 2017, nascondendo la sua sieropositivit: in quel caso si trattava di due giudici con più di 65 anni e la Corte messinese accolse l’impugnazione dei difensori determinando la nullità assoluta degli atti del processo.
Per accedere alle funzioni, infatti, i giudici popolari da una parte non devono avere meno di trent’anni, dall’altra non devono superare i 65. Tale requisito deve sussistere non soltanto al momento della formazione della lista della giuria popolare, ma anche fino a quando viene presa la decisione.